Normativa Pubblicata il 16/12/2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Riduzione pressione fiscale lavoro dipendente: i chiarimenti dell'Agenzia

Con Circolare del 14.12.2020 n. 29 l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle misure agevolative "trattamento integrativo" e "ulteriore detrazione", previste dal DL n. 3/2020



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 29 del 14/12/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 14 dicembre 2020 n. 29 ha fornito chiarimenti in merito alle misure agevolative previste per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, il "trattamento integrativo" e l'"ulteriore detrazione", introdotte dal DL n. 3/2020.

Il decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3, in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020, che ha istituito un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» e stabilito la relativa dotazione, ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro:

  1. la prima misura (c.d. “trattamento integrativo”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. 
  2. La seconda misura (c.d. “ulteriore detrazione fiscale”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. 

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. 

Per una trattazione più approfondita delle misure si segnala l'articolo Dal 1 luglio 2020 la riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto e la trattazione completa con esempi e fac simile è disponibile nella Circolare del Giorno GRATUITA "Riduzione del cuneo fiscale dal 1° luglio 2020 ", da cui l'articolo è tratto.

Della stessa autrice è  disponibile il completo manuale "Paghe e contributi" aggiornato a maggio 2020 (libro di carta - 400 pagine - Maggioli editore)

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 14.12.2020 n. 29
TAG: Lavoro Dipendente Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze