Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 07.10.2020 è stato approvato definitivamente con modificazioni, non ancora pubblicato (A.C. 2779).
Considerato il perdurante stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da Covid-19 il decreto-legge estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio (DPCM del 7 ottobre 2020); in particolare, è prorogata al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nei D.L. n. 19/2020 e D.L. n. 33/2020. Sono state invece prorogate al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al D.L. n. 83/2020.
Tra le novità segnaliamo:
E' altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
A tal proposito ricordiamo che l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato recentemente modificato dall'articolo 63 del DL n. 104/2020, con l'aggiunta del comma 6 all''articolo 66 disp. att. c.c. che ha consentito anche dove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Ora il DL n. 125/2020 è intervenuto abbassando il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, consentendo di ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e non più della totalità).