Normativa Pubblicata il 11/01/2021

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Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro fino al 30.06: le istruzioni aggiornate

Aggiornate le istruzioni al Modello per fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, con le modifiche della Legge di Bilancio 2021



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 259854 del 10/07/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l’anno 2021. 

Questa la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, che di conseguenza ha anticipato anche il termine previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito, i soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021. Al riguardo, infatti, l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno stabilito che:

A seguito di ciò, con Provvedimento dell'8 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato le necessarie modifiche a quanto disposto dal Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il provvedimento medesimo, per fruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio (art. 120 e 125) per:

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere presentato all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

Sempre il giorno 10 luglio, l'Agenzia ha pubblicato anche la Circolare 20/E con la quale ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Tra i chiarimenti forniti, vanno evidenziati quelli relativi ai soggetti beneficiari, ovvero si precisa che tra i possibili beneficiari del credito rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e per questi ultimi, si ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Per quanto riguarda il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, relativamente alle "associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore", indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

Per quanto riguarda invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in merito agli "enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti", in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virusCovid-19.

Fonte: Agenzia delle Entrate


3 FILE ALLEGATI:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.07.2020 n. 259854 Circolare Agenzia delle Entrate del 10.07.2020 n. 20 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08.01.2021 n. 4887
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