E' stata pubblicata ieri la circolare INPS (n. 79 del 1.7.2020) di istruzioni sulla modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.
L'istituto rimanda per le istruzioni dettagliate previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2020-PF”. Questo l'indice del documento di prassi:
1. Premessa
2. Compilazione del Quadro RR
2.1 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
2.2 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata INPS
3. Termini e modalità di versamento
4. La rateizzazione
5. La compensazione
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti
5.2 Compensazione per liberi professionisti
Vediamo di seguito solo alcune novità di quest'anno .
Relativamente alla sezione I per Artigiani e commercianti l'Inps segnala che nelle sezioni RR2 e RR3 da quest’anno, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.L. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.
Riguardo i termini di versamento l'istituto ricorda che :
ordinariamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020 (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2019 e primo acconto per l’anno 2020) ed entro il 30 novembre 2020 (secondo acconto 2020).
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020 (saldo 2019 e primo acconto 2020) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
ATTENZIONE : Il D.P.C.M. 27 giugno 2020 ha previsto il differimento, per l'anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del medesimo D.P.C.M., come sotto specificato:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Ricordiamo che i contribuenti interessati sono :