Normativa Pubblicata il 23/06/2020

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Nuovi coefficienti Imu e Impi 2020 per Fabbricati D non accatastati

Aggiornati i coefficienti per i fabbricati D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; pubblicato il Decreto del 10.06.2020



Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 10/06/2020
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aggiornati i coefficienti per gli immobili appartenenti alla categoria catastale “D”, interamente posseduti nell’esercizio d’impresa e distintamente contabilizzate, che fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita devono determinare il valore, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando determinati coefficienti da aggiornare annualmente.

L’aggiornamento dei coefficienti da utilizzare per l'anno 2020 al fine di calcolare il valore dei fabbricati per l’Imu e per l’Impi, è stato definito dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Decreto del 10 giugno 2020, qui di seguito i coefficienti da utilizzare:

per l’anno 2020 = 1,01per l’anno 2019 = 1,01per l’anno 2018 = 1,01
per l’anno 2017 = 1,03per l’anno 2016 = 1,03per l’anno 2015 = 1,04
per l’anno 2014 = 1,04per l’anno 2013 = 1,04per l’anno 2012 = 1,07
per l’anno 2011 = 1,10per l’anno 2010 = 1,12per l’anno 2009 = 1,13
per l’anno 2008 = 1,17per l’anno 2007 = 1,21per l’anno 2006 = 1,25
per l’anno 2005 = 1,28per l’anno 2004 = 1,36per l’anno 2003 = 1,40
per l’anno 2002 = 1,45per l’anno 2001 = 1,49per l’anno 2000 = 1,54
per l’anno 1999 = 1,56per l’anno 1998 = 1,58per l’anno 1997 = 1,62
per l’anno 1996 = 1,67per l’anno 1995 = 1,72per l’anno 1994 = 1,78
per l’anno 1993 = 1,81per l’anno 1992 = 1,83per l’anno 1991 = 1,87
per l’anno 1990 = 1,95per l’anno 1989 = 2,04per l’anno 1988 = 2,13
per l’anno 1987 = 2,31per l’anno 1986 = 2,49per l’anno 1985 = 2,66
per l’anno 1984 = 2,84per l’anno 1983 = 3,02per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,20


Ricordiamo che gli immobili appartenenti al Gruppo D sono gli IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE:

GRUPPO D
D/1Opifici
D/2Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


1 FILE ALLEGATO:
Decreto del MEF del 10.06.2020
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