A partire dal 1° luglio 2020, prima di emettere un avviso di accertamento, se la fattispecie accertativa rientra nelle ipotesi in cui è applicabile l’articolo 5-ter del dlgs 218/1997, gli uffici devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio tramite l’invio a comparire.
Ovviamente la data in cui il contribuente ha ricevuto l’invito a comparire può essere anche antecedente al 1° luglio 2020, in quanto gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’articolo 5-ter si realizzano con riferimento agli atti emessi a partire da tale data. Pertanto, è legittimo un avviso di accertamento emesso dal 1° luglio 2020, riferito ad una fattispecie accertativa che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-ter, purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolti ,anche se in una data antecedente.
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 22 giugno 2020 n. 17, che qui alleghiamo.
Nella circolare si ripercorre la ratio della disposizione, ricordando che l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è stato introdotto dal DL 34/2019, che ha inserito il nuovo articolo 5-ter nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
L'obbligatorietà dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione, si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020, ed è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di:
considerato che il nuovo obbligo è stato inserito nel Capo II del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
In questi ultimi casi, l’invalidità dell’avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l’osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso.
Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza”, in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali, che avrebbero potuto indurre l’ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione.
L'Agenzia raccomanda pertanto agli uffici, di provvedere sempre all’attivazione del contraddittorio qualora ne ricorrano i presuppostie, in previsione dell’emissione degli avvisi di accertamento a partire dal 1° luglio 2020, di programmare fin da subito l’attività di iniziativa, tenendo conto che le nuove disposizioni si applicano a particolari fattispecie accertative.
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