Normativa Pubblicata il 20/04/2020

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Rinvio udienze e sospensione termini processuali: i chiarimenti dell'Agenzia

Pronti i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 10 del 16/04/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 16 aprile 2020 n. 10, sul differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, così come previsto dall'art. 36 del Decreto Liquidità (DL 23/2020).

Relativamente alla sospensione dei termini, la circolare premette che dal combinato disposto dell'articolo 83, comma 2 del Cura Italia, e dell’articolo 36, comma 1 del Decreto Liquidità, deriva che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:

La sospensione riguarda tutti i procedimenti e non solo a quelli in cui sia stato disposto un rinvio di udienza. In merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

Si possono considerare sospesi anche i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza.

La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari.

Inoltre, la sospensione non incide sui termini ai quali si applica la sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del Dl n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. In questo caso occorre tener conto del consolidato indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della sospensione feriale, non si cumuli con altre sospensioni di termini. Pertanto ne deriva che:

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 16.04.2020 n. 10/E
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