Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 16 aprile 2020 n. 10, sul differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, così come previsto dall'art. 36 del Decreto Liquidità (DL 23/2020).
Relativamente alla sospensione dei termini, la circolare premette che dal combinato disposto dell'articolo 83, comma 2 del Cura Italia, e dell’articolo 36, comma 1 del Decreto Liquidità, deriva che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:
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la fase delle indagini preliminari,
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l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione,
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la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
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le impugnazioni
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e, in genere, tutti i termini procedurali.
La sospensione riguarda tutti i procedimenti e non solo a quelli in cui sia stato disposto un rinvio di udienza. In merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:
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la proposizione dell'atto di appello, di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 38, comma 3, dlgs n. 546/1992;
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la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
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la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'articolo 63 dlgs n. 546/1992;
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la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 53, comma 2, dlgs n. 546/1992;
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la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale, di cui all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 54 dlgs n. 546/1992;
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l'integrazione dei motivi di ricorso, di cui all'articolo 24 dlgs n. 546/1992;
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la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all'articolo 28 dlgs n. 546/1992;
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la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all'articolo 70, comma 5, dlgs n. 546/1992.
Si possono considerare sospesi anche i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza.
La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari.
Inoltre, la sospensione non incide sui termini ai quali si applica la sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del Dl n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. In questo caso occorre tener conto del consolidato indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della sospensione feriale, non si cumuli con altre sospensioni di termini. Pertanto ne deriva che:
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nell'ipotesi in cui, per effetto della sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all’11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini stabilita dall'articolo 83.
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Viceversa, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.