L'Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti sulle misure introdotte dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020), volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.
In particolare, relativamente a tali ultimi due obiettivi, il Decreto prevede specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, in merito all'ambito applicativo di queste disposizioni, con la Circolare del 3 aprile 2020 n. 8, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta ai quesiti, sulle seguenti tematiche:
Viene ad esempio chiarito che al versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) si applica solo il rinvio al 20 marzo.
Come già chiarito in risposta al quesito n. 1.1, cui si rinvia, l’articolo 60 del Decreto ha previsto la proroga generalizzata al 20 marzo 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020. I successivi articoli 61 e 62 del Decreto dispongono ulteriori differimenti per alcune tipologie di versamento, trale quali non è ricompreso il versamento dell’imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (ISI). Conseguentemente a detta imposta si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020.
Come già detto con riferimento alla tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 aprile 2020.