Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda (c.d. “bonus facciate”), pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, che riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
L'Agenzia delle Entrate pubblica i primi chiarimenti, con la Circolare del 14.02.2020 n. 2, in particolare relativamente:
In merito ai soggetti ammessi viene precisato che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Vediamo quali sono gli adempimenti dei soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa
Innanzitutto le spese devono essere “documentate” dai contribuenti i quali sono tenuti a:
Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti devono acquisire e conservare:
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati in cui vanno riportati: i dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese; la tipologia dell’intervento eseguito; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva. L’ENEA adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari del “bonus facciate”.
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