Normativa Pubblicata il 06/02/2020

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Taglio cuneo fiscale: ecco il decreto

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che taglia le imposte sui redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro a partire dal 1 luglio 2020



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 3 del 05/02/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale  n. 29 del 5 febbraio 2020 il decreto legge n. 3 " Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" . Si tratta del famoso  taglio al “cuneo fiscale”, la misura bandiera del Governo Conte bis che a questo fine ha stanziato in legge di bilancio 3 miliardi per il 2020, e 5 per il 2021 ( con ipotesi di aumento con la prossima manovra 2021). In questo decreto in effetti vengono accantonati quasi 10 miliardi per il 2021.

La misura riguarda circa 16 milioni di lavoratori subordinati, sia del settore p rivato che del pubblico impiego.

Nello specifico il decreto prevede all'art. 1 "Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" , che:

"venga  riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione  del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200   euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo e' rapportato al periodo di lavoro e si applica a partire dal 1 luglio 2020."

I sostituti di imposta riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in  sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora  si riveli non spettante, i medesimi sostituti   provvedono al recupero nei periodi successivi. I sostituti d'imposta compensano il credito in sede di compensazione .

All'art. 2 "Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati" invece si aggiunge che: 

"In vista di una revisione strutturale del sistema delle  detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49,  con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,  spetta una ulteriore detrazione  dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari  a: 

  1.  480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo  corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito  complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  2.  480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro  ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte  corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito  del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."

In sostanza viene introdotto  un “trattamento integrativo” (strutturale)  sul modello del Bonus Renzi  per chi percepisce fino a 28mila euro lordi , da 600 euro  per il 2020 e  1.200 euro  nel  2021 (in pratica, 100 euro in più al mese).

Dai 28mila ai 40mila euro di reddito, invece, è prevista  una detrazione fiscale equivalente  a 480 euro per i 6 mesi del 2020   che decresce fino a  80 euro per un reddito di 35mila euro lordi, e scende ulteriormente fino a zero per  il reddito di  40mila euro annui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Decreto legge 3-2020 taglio cuneo fiscale
TAG: Oneri deducibili e Detraibili Legge di Bilancio 2025 Lavoro Dipendente