Normativa Pubblicata il 07/10/2019

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Rimborso accise sul gasolio da autotrazione consumato nel 3° trimestre 2019

Dal 1° al 31 ottobre 2019 presentazione della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di carburante per uso autotrazione del 3° trimestre 2019; Nota Dogane del 26.09.2019



Forma Giuridica: Prassi - Nota
Numero 137903 del 26/09/2019
Fonte: Agenzia delle Dogane

Dal 1° al 31 ottobre 2019 gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso (3° trimestre 2019) per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, lo ha precisato l'Agenzia delle Dogane con Nota del 26.09.2019 n. 137903.

Importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro:

Modalità di presentazione della dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

La fruizione del beneficio può avvenire:

Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) che all’art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).

Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7.6.2018 relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

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Fonte: Agenzia delle Dogane


1 FILE ALLEGATO:
Nota Agenzia delle Dogane del 26.09.2019 n. 137903
TAG: Accise Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze