Normativa Pubblicata il 23/09/2019

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Vendita di alcolici: integrazione della comunicazione per esercizi già avviati

Torna la licenza fiscale obbligatoria per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici: nuovo modello da utilizzare ad integrazione delle comunicazioni di inizio attività inviate negli ultimi due anni



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 131411 del 23/09/2019
Fonte: Agenzia delle Dogane

La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati.

Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono pertanto procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa (scarica il Modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito altresì, chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.

Ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, appare utile rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all'Agenzia delle Dogane sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Ricordiamo che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, rimangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Fonte: Agenzia delle Dogane


1 FILE ALLEGATO:
Nota Agenzia delle Dogane del 20.09.2019 n. 131411/RU
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Accise