Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato lo scorso 5 giugno 2019 le Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Si tratta del Provvedimento n. 146, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 29-7-2019, (che alleghiamo in fodno all'articolo) con il quale il Garante provvede a uniformare le disposizioni normative precedenti con il nuovo Regolamento Europeo, e fornisce così un utile riepilogo delle modalita di trattamento dei dati personali dei lavoratori nel contesto lavorativo
Questo l'indice degli argomenti trattati:
In particolare , il provvedimento si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalita' d'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, quindi:
a) agenzie per il lavoro e altri soggetti che svolgono, attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi compresi gli enti di formazione
b) persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che comunque conferiscono un incarico professionale
c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro,
d) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
e) consulenti del lavoro;
f) associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro
g) medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
Le indicazioni si applicano ai trattamenti di categorie particolari di dati personali, acquisiti di regola direttamente presso l'interessato, riferiti a:
a) candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro
b) lavoratori subordinati,
c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;
d collaboratori e lavoratori autonomi
e) persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e
f) terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o professionale;
g) terzi (familiari o conviventi dei soggetti di cui alle precedenti lettere b) e d) per il rilascio di agevolazioni e permessi.