E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale probabilmente l'ultimo atto legislativo del "vecchio" Governo Conte, deliberato nel consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019, il DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, che entrano in vigore (per la maggior parte) da oggi.
Il provvedimento si occupa di due temi molto diversi :
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la tutela del lavoro dei riders (Capo I), i fattorini che consegnano beni a domicio con una organizzazione gestita da piattaforme digitali . E' previsto che vengano considerati lavoratori parasubordinati, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 (Jobs act). Il decreto prevede tutele retributive e in tema di sicurezza . In particolare:
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il compenso puo essere parzialmente fisso e parzialmente a cottimo ma non in misura prevalente sul totale purché il lavoratore accetti almeno una chiamata all'ora . Il concetto della parasubordinazione era stato già indicato da molte pronunce della giurisprudenza La norma lascia pero spazio a contrattualizzazioni di tipo diverso in presenza di elementi specifici da valutare caso per caso nella contrattazione collettiva
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i lavoratori dovranno essere coperti dalla assicurazione Inail contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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l’azienda che utilizza i riders sarà sottoposta agli altri obblighi previsti nel Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Al Capo II sono elencate diverse misure di finanziamento per risolvere l’emergenza occupazionale in alcune crisi industriali ( stanziamento di 3,5 milioni per le aree di crisi complessa in Sardegna;Termini Imerese (ex Fiat) Isernia ) (1 milione, Whirlpool).
Gli articoli del decreto entrano in vigore in momenti diversi :
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da oggi si applica la parte del capo I che modifica il d.lgs 81 2015, sulla qualificazione dei riders e il capo II, relativo alle crisi aziendali
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Dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto entreranno invece in vigore le regole sulla retribuzione per cui come detto i collaboratori potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. La retribuzione base oraria dovrà essere riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il fattorino accetti almeno una chiamata.