L'INPS ha emanato ieri una nuova circolare, la n. 106-2019 che integra e sostituisce la precedente (n. 36 del 5 marzo 2019) in merito ai due nuovi tipo di riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione:
L’Istituto adatta le indicazioni alle novità intervenute con la conversione del decreto n. 4-2019 in legge n. 26-2019. Per entrambi i riscatti il calcolo del beneficio pensionistico viene effettuato con il metodo contributivo.
In tema di PACE CONTRIBUTIVA (articolo 20, commi da 1 a 6), ovvero il riscatto di periodi non coperti da contribuzione ( massimo di cinque anni, anche non continuativi), per chi non ha contributi versati prima del 1996 ; l'istituto ricorda che la norma è sperimentale dal 2019 al 2021 e precisa che:
Per quanto riguarda il RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO, l'istituto precisa che i potenziali beneficiari sono coloro che abbiano studiato - per i periodi in corso - dal 1996 in poi e, in particolare, per chi ha studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi potranno essere riscattati a scelta:
L’Istituto ricorda infine che la detraibilità del 50 % degli oneri della pace contributiva non si applica al nuovo riscatto agevolato della laurea. In questo caso l'onere è solo deducibile fiscalmente.