Con il Provvedimento del 4 luglio 2019 n. 236086, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità e approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, utilizzabili nel periodo transitorio di sei mesi previsto dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019).
Come stabilito dal Decreto crescita, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, Dl n. 34/2019).
I soggetti di cui di cui sopra, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Tali servizi sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato, in quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
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