Il diritto al riconoscimento della riduzione del 50% della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico viene meno a far data dal completamento del ventinovesimo anno di anzianità di immatricolazione, in quanto per determinare l’anzianità dell’autoveicolo e del motoveicolo, ancorché non espressamente previsto dal comma 1-bis dell’art. 63 legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data della “prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato”, in armonia con il principio fissato nel comma 1 dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali.
Questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione del 14 giugno 2019 n. 1.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha introdotto la riduzione del 50% della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, intervenendo sull’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato: “Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, inserendo:
Pertanto, dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, per poter usufruire della riduzione del 50% del bollo auto, devono avere contemporaneamente:
La contemporanea sussistenza di tali condizioni comporta, dunque, l’applicazione della tassa automobilistica commisurata al 50% della tariffa ordinaria vigente nella regione in cui il tributo deve essere assolto, e devono sussistere al momento della “scadenza del termine utile per il pagamento” della tassa automobilistica.
Viene inoltre precisato che nella fase di prima applicazione della norma agevolativa, l’azione dell’ente impositore deve essere improntata all’osservanza dei principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, pertanto le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l’agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall’art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.
E’, inoltre, necessario evidenziare, così come chiarito dalla risoluzione in esame, che la riduzione del 50% dell’importo della tassa automobilistica deve essere riconosciuta anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione “adibiti ad uso professionale”.