L'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ha pubblicato la circolare n. 11 2019 con gli importi delle retribuzioni minime ai fini del calcolo dei premi INAIL .
In particolare vengono riepilogati le procedure di calcolo previste per determinare i premi assicurativi INAIL e gli importi relativi alle diverse categorie di lavoratori dipendenti ( 9 allegati)
Si ricorda che il premio INAIL si calcola sulla moltiplicando il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata pere l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
Per l’anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 48,74, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di euro 513,01 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 1.
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 48,74.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al paragrafo 1.3.
Limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti 2019 |
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giornaliero |
48,74€ |
mensile |
1.267,24 € |
L'indice completo della circolare è il seguente:
1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche eprevidenziali
1.3.3 Assegno o indennità di disponibilità corrisposta ai
disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro,
rimboschimento e sistemazione montana
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera
1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 413/1984)
1.4.4 Lavoratori a domicilio
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari
al minimale di rendita
1.5.2 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis codice civile
1.5.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 84/1994
1.5.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.5.5 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, art. 2
1.5.6 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionaligiornaliere stabilite a livello provinciale
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
1.6.2 Lavoratori con contratto part time
1.6.3 Lavoro ripartito
1.6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Sportivi professionisti dipendenti
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
2.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto
2.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
2.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)
2.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.7 Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
2.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)