L'Agenzia delle Entrate pubblica il Provvedimento del 16 aprile 2019 n. 95765, che definisce le modalità di applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, disegnata dall’articolo 1-bis, comma 13, del decreto legge 50/2017.
La disciplina è rivolta alle società e agli enti di ogni tipo, non residenti in Italia, che:
avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Tali soggetti possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
Le imprese che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione possono presentare istanza per l’individuazione della sua sussistenza o meno e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.
L’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti è competente in via esclusiva per la ricezione dell’istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata e della relativa documentazione, per l’istruttoria relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché per la conseguente determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.
Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio dello Stato sono competenti per le attività relative all’accertamento e alla definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione sulla base dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini Iva a essa imputabili.
Per la richiesta di accesso alla presente procedura, deve essere utilizzato il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”.
Il presente modello, è sottoscritto e presentato all’ufficio competente per l’istruttoria relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché per la conseguente determinazione dei redditi ad essa imputabili e della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La domanda può essere presentata:
La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’Agenzia delle entrate. Per le istanze presentate alla casella di posta elettronica ordinaria l’Ufficio provvederà a rilasciare attestazione di avvenuta ricezione.