Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge dell' 8 marzo 2019 n. 20 che consente al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati (come il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Dlgs n. 14/2019) in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
L'esigenza dell'intervento normativo deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non prevista dalla citata legge delega "nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria".
L'articolo 1, specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n. 155 del 2017 per l'esercizio della delega principale.
Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 fissa il termine nei due anni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale.
Riportiamo qui il testo della Legge n. 20/2019:
Articolo 1 - Art. 1 Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
In vigore dal 04/04/2019
1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Articolo 2 - Art. 2 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 04/04/2019
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 8 marzo 2019
MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede