Normativa Pubblicata il 04/03/2019

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Registratori di cassa di nuova generazione: al via il bonus del 50%

Definite le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'acquisto o adattamento dei registratori di cassa, nonchè il codice tributo; Provvedimento del 28.02.2019 n. 49842



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 49842 del 28/02/2019
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del 28 febbraio 2019 n. 49842 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del bonus del 50% spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (registratori di cassa di nuova generazione) e utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24.

Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro.

Il tax credit pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In particolare, il provvedimento ha previsto che i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con Risoluzione del 1° marzo 2019 n. 33, è stato quindi istituito il seguente codice tributo:

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Fonte: Agenzia delle Entrate


2 FILE ALLEGATI:
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2019 n. 49842 Risoluzione Agenzia delle Entrate del 01.03.2019 n. 33
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