L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 23 gennaio 2019 n. 17776 ha definito le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018, ovvero ha definito le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale.
Ricordiamo che con la definizione agevolata di cui all’articolo 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, possono essere definite integralmente senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni, riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.
Modalità e termini di versamento delle somme dovute
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata, vanno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.
Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
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