L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10652 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2019 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Ricordiamo che il 730 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, per i lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, deve essere presentato entro:
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il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
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il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.
Il 730 ordinario si presenta:
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entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
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entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.
Come indicate nelle istruzioni del Modello, ecco le principali novità contenute nel modello 730/2019, che fa il pieno di agevolazioni:
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Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
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Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
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Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
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Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
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Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
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Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento.
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Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
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Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
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Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.