Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 28.11.2018, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento tributario le disposizioni europee in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo dettate dalla direttiva (Ue) 2016/1065, che ha modificato la direttiva Iva (2006/112/Ce).
Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge
di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di
trattamento dei buoni-corrispettivo, e apporta modifiche al DPR n. 633 del 1972 al fine di introdurvi la disciplina dei buoni-corrispettivo, all’interno del quale vengono inseriti i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all’articolo 13.
In particolare viene stabilita la definizione di Buono corrispettivo:
-
per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative;
I buonicorrispettivo vengono distinti in due tipologie:
-
Monouso
un buono-corrispettivo si considera monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buonocorrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo;
Quindi per questi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione del buono essendo l'operazione (cessione di beni e prestazione di servizi) già identificata in ogni suo elemento.
-
Multiuso
un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
Per i multiuso, rileva ai fini IVA l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi.
Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi dopo il 31 dicembre 2018.