Nel Cassetto fiscale dei contribuenti titolari di partita Iva, arrivano le comunicazioni dell'Agenzia, relative alle differenze riscontrate tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
La comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo ha lo scopo di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, e quindi in grado di giustificare la presunta anomalia, arriva all’indirizzo PEC attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria, e in ogni caso, è consultabile anche nel proprio “Cassetto fiscale”.
Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento dell'8 ottobre 2018 n. 237975 dove vengono indicate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016 (“comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”), da cui risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
Nel Cassetto fiscale sono resi disponibili i seguenti dati:
I contribuenti che si trovano concordi con quanto segnalato dall’Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi mediante il ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Ti potrebbe interessare Spesometro 2018 (eBook) con tutte le novità sullo Spesometro e sulle nuove comunicazioni delle liquidazioni Iva e delle fatture dopo il Decreto Fiscale. ebook di 84 pagine con esempi.