Pubblichiamo il testo del Decreto Legge del 28 settembre 2018 n. 109 ("Decreto Emergenze"), contenente disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 16/11/2018 n. 130 Allegato.
In merito al crollo del ponte Morandi di Genova, ecco alcune delle agevolazioni fiscali definite dal decreto:
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I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. Sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020.
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Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche.
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Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
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Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
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I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
Il testo del decreto è composto da 46 articoli suddivisi in cinque Capi:
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Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
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Capo II - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
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Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
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Capo IV - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
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Capo V - Ulteriori interventi emergenziali