Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, avere sottoscritto più accordi di lavoro all'estero con società appartenenti allo stesso gruppo non intacca il principale requisito dettato dalla norma né compromette l’accesso al beneficio, ovvero l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è da intendersi come periodo minimo sufficiente a integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato, lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 26 settembre 2018 n. 72.
Il contribuente interpellante infatti, riteneva di poter beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, disposte dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs n. 147 del 2015, ovvero della tassazione sul 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d’imposta successivi, il dubbio interpretativo era nato dal fatto che il suo rapporto di lavoro dipendente, sebbene sia stato svolto all’estero in via continuativa per un minimo di ventiquattro mesi, così come richiesto dalla norma agevolativa, è stato effettuato, con diversi contratti, presso più società appartenenti alla stessa multinazionale.
L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese, secondo il quale:
i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
Sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche:
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.