Normativa Pubblicata il 18/07/2018

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Compro Oro: le modalità di invio dei dati al Registro degli operatori in GU

Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018



Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 14/05/2018
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in GU del 02.07.2018 il Decreto del 14 maggio 2018 che stabilisce le caratteristiche e le modalita' tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro
degli operatori compro oro
(tenuto e gestito dall'OAM - Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro.

Ricordiamo che l'iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l'attività di compro oro, e per iscriversi occorre essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza (PS).

I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo, l'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione.

L'istanza di iscrizione contiene:

  1. per le persone fisiche:
    1) il cognome e il nome;
    2) il luogo e la data di nascita;
    3) il codice fiscale;
    4) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso dalla residenza;
    5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
    6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
    7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
    8) gli estremi della licenza;
    9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
  2. per le persone giuridiche:
    1) la denominazione sociale;
    2) la data di costituzione;
    3) il codice fiscale;
    4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
    5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante;
    6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
    7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
    8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
    9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    10) gli estremi della licenza;
    11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

All'istanza d'iscrizione deve essere allegata copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza nonche' copia del
versamento del contributo dovuto a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro (di cui all'art. 5 del presente decreto).

Alla luce dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto, l’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi con un comunicato stampa ha chiarito che sarà operativo dopo la pausa estiva il Registro dei Compro oro istituito presso l’OAM.

L’OAM ha tre mesi di tempo, a partire dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 2.10.2018), per avviare la gestione del Registro, prima dell’avvio dovrà infatti stabilire, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.

Dovrà inoltre determinare il contributo, previsto dalla legge a carico degli operatori, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


1 FILE ALLEGATO:
Decreto del MEF del 14.05.2018 - Registro compro oro
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