I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2017 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, ovvero entro il 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica), con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Queste le indicazione dell'Agenzia delle Entrate contenute nel Provvedimento del 27 giugno 2018 n. 129515, dove vengono indicate le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate invia le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.
L’Agenzia delle Entrate trasmette tale comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti, la stessa è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il contribuente a sua volta con le stesse modalità di cui sopra può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Queste le informazioni contenute nelle comunicazioni sono:
Anche coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2017 compilando solo il quadro VA, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, ricorrendo al ravvedimento operoso e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
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