In Gazzetta Ufficiale pubblicato il Decreto legislativo che modifica la disciplina relativa ai pacchetti e servizi turistici (D.Lgs. del 21 maggio 2018, n. 62), in attuazione della Direttiva 25 novembre 2015, n. 2015/2302 prevedendo tra le novità, una nozione più ampia di pacchetto turistico e maggiori tutele ai viaggiatori attraverso l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
In merito all'ampliamento della nozione di "pacchetto turistico", viene eliminato il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, con l'intenzione di coprire un elenco più ampio di fattispecie, chiarendo che sono ricompresi:
Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
Tra i maggiori diritti previsti per i viaggiatori, se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% (attalmente sarebbe il 10%), il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, puo' accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.