Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018 n. 9/E, vengono forniti chiarimenti sulle novità in vigore dal 2018, in merito alla scissione dei pagamenti, in particolare la circolare si sofferma soprattutto su alcune ipotesi particolari, chiarendo in quali casi si applica lo split payment e in quali no.
La Circolare in questione fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno, ricordando che per l’esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati bisogna fare riferimento agli elenchi pubblicati online dal ministero dell’Economia e delle finanze, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatturate dal 1° gennaio 2018, e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:
Indice della Circolare che qui alleghiamo:
Premessa
1. Il nuovo ambito soggettivo di applicazione. Nuove categorie di soggetti interessati
1.1 Le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici
1.2 Le fondazioni
1.3 Le società
1.4 Elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze
2. Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
3. Tabella riepilogativa
4. Fattispecie particolari
4.1 Società Fiduciarie
4.2 Oneri CTU a carico di soggetti split payment
5. Efficacia temporale delle nuove disposizioni
6. Sanzioni
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