Firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del 12 aprile 2018 pubblicato in GU del 21.04.2018, che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di terzi.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).
Con il presente provvedimento vengono definite le regole relative al contenuto dell’istanza telematica che i soggetti interessati devono presentare per ottenere l’autorizzazione prevista dalla legge di bilancio 2018.
In particolare, i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilità:
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