Normativa Pubblicata il 18/04/2018

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Stoccaggio di prodotti energetici: contenuto dell'istanza di autorizzazione

Il testo del decreto attuativo della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, in corso di pubblicazione sulla GU



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 12/04/2018
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del 12 aprile 2018 pubblicato in GU del 21.04.2018, che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di terzi.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).

Con il presente provvedimento vengono definite le regole relative al contenuto dell’istanza telematica che i soggetti interessati devono presentare per ottenere l’autorizzazione prevista dalla legge di bilancio 2018.

In particolare, i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilità:

  1. la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l'elenco dei soci;
  2. l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata, qualora posseduta;
  3. la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n.684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato Il, punto 11 (CPA);
  4. gli estremi della licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, qualora posseduta;
  5. gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;
  6. gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017.

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Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


1 FILE ALLEGATO:
Decreto del MEF del 12.04.2018 - Stoccaggio prodotti energetici
TAG: Adempimenti Iva Leggi e Decreti Operazioni Intra ed extra comunitarie Verifiche Fiscali Guardia di Finanza