Normativa Pubblicata il 13/03/2018

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730/2018: chiarimenti sulla gestione del flusso telematico 730-4

L'Agenzia fa il punto sulla gestione del flusso telematico (finalizzato alle operazioni di conguaglio) dei risultati contabili dei 730 trasmessi dai soggetti che prestano assistenza fiscale



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 4 del 12/03/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con Circolare del 12 marzo 2018 n. 4/E, l'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico (finalizzato alle operazioni di conguaglio) dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta) e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

La Circolare fornisce un un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico, precisando che le modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti abilitati e sostituti di imposta (relativi ai dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale) attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate sono oramai a regime dal 2012.

L’efficacia del sistema del flusso telematico si basa sulla comunicazione del sostituto d’imposta all’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico presso cui inviare il modello 730-4. L’Agenzia tiene l’elenco dei sostituti e delle relative sedi telematiche comunicate presso cui mettere a disposizione i 730-4 pervenuti.

Chiarimenti sul Conguaglio da effettuare risultante nel modello 730-4

I sostituti d’imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi modello 730 e il relativo debito o credito è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno; di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Al riguardo, si chiarisce che il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730.

Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d’imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” casella “Importo da rimborsare” dei modelli 730-4.

Qualora l’ammontare complessivo del credito da rimborsare, calcolato con riferimento alle indicazioni sopra riportate, non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto, i rimborsi devono essere effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall’entità delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 12.03.2018 n. 4
TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze