Approvato con Provvedimento del 30 gennaio 2018 n. 24824 il modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi, nonchè i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017.
Come indicato nelle istruzioni, queste le principali novità del modello 2018:
FRONTESPIZIO
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Nel riquadro “Altri dati” è stata inserita la casella “Impresa sociale” che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell’impresa sociale (art. 1, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
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Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
REDDITO D’IMPRESA– QUADRO RF
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Tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter del TUIR previste con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
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Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n.112 del 3 luglio 2017). Nel rigo RF55, tra le “altre variazioni in diminuzione”, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il “super ammortamento” e l’“iper ammortamento” (art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
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Il “Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
DETERMINAZIONE DELL’IRES – QUADRO RN
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E’ stato inserito nel rigo RN4, un nuovo campo dove indicare l’importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta della cessione.
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E’ stata prevista l’aliquota IRES del 24%, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all’art. 77, comma 1, del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Inoltre è stata prevista l’indicazione per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d’Italia, della imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
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E’ stata prevista, ai sensi del comma 355 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell’aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ
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Il prospetto “Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni” accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
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Sono stati eliminati, per esaurimento dell’efficacia delle disposizioni, il prospetto per la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” e il prospetto relativo alla “Liquidazione del fondo comune d’investimento immobiliare”.
PROSPETTI VARI - QUADRO RS
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Il prospetto “Deduzione ACE” è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”).
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Il prospetto “Spese di riqualificazione energetica”, è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018.
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Il prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (art. 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
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E’ stato inserito un nuovo prospetto “Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016” per i contribuenti che esercitano le opzioni di cui all’art. 1, comma 3, e all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento.
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E’ stato inserito un nuovo prospetto “Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent Box)” per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l’opzione per il regime di “Patent box” e che devono comunicare per i marchi d’impresa i dati previsti dall’art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
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Il prospetto “Perdite di impresa non compensate” è stato modificato al fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione ai sensi dell’art. 1, commi 76 e 77, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI – QUADRO RI
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Nei righi RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (art. 1, commi 89 e 100, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI – QUADRO OP
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E’ stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“Patent box”, decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017).