Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di utilizzo in accertamento delle perdite anteriori al consolidato e il criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o di revoca del consolidato, forniti con Circolare del 26 gennaio 2018 n. 2 che qui alleghiamo.
In particolare sono stati analizzati due casi particolari, per i quali, nell’ambito delle attività di controllo, sono emerse alcune problematiche operative con riferimento alla determinazione della pretesa tributaria vantata nei confronti di soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, in relazione all’utilizzo delle perdite.
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Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’eserciziodell’opzione per il consolidato
La prima delle fattispecie segnalate riguarda la possibilità, per i soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale, di utilizzare in accertamento le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR, nella particolare ipotesi in cui la rettifica del reddito complessivo proprio della consolidata (o della consolidante per i redditi propri), operata nell’atto unico, sia relativa a un periodo d’imposta in cui la consolidata abbia trasferito in dichiarazione, come risultato di esercizio, una perdita alla fiscal unit.
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Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
La seconda fattispecie segnalata attiene al criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, in ipotesi di interruzione o revoca del consolidato, qualora sia stato medio tempore modificato tale criterio di attribuzione.