Con decreto del MEF del 10 gennaio 2018 è stato aggiornato l’elenco dei beni per la cui cessione, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, opera la regola della solidarietà tra cedente e cessionario, includendovi “benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”, in quanto ritenuti “prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni di frode”, modificando così l'articolo 1 del Dm 22 dicembre 2005.
La nuova disposizione è in vigore da oggi 24 gennaio 2018.
Ricordiamo che nel nostro ordinamento vige la regola della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) quindi in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
La solidarietà passiva a carico dell’acquirente è circoscritta alla cessione di determinati beni (individuati dall'articolo 1 comma 1 del Dm 22 dicembre 2005) e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:
La responsabilità del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.
È utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:
Le tipologie di beni, alle cui cessioni si applica il meccanismo della solidarietà, sono state individuate dal Dm 22 dicembre 2005 (come modificato dal Dm 31 ottobre 2012):
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