I chiarimenti della risoluzione del 15 dicembre 2017 n. 152/E arrivano a ridosso della scadenza del 31 dicembre, fissata per la perizia per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese c.d. “Industria 4.0” e riguardano sia la data per l’asseverazione della perizia e gli altri adempimenti documentali che l’esatta determinazione del costo agevolabile ai fini dell’iper ammortamento.
Per quanto riguarda la determinazione degli investimenti agevolabili ai fini dell’iper ammortamento, il chiarimento riguarda gli oneri accessori di diretta imputazione che possono essere compresi nel costo, che viene ricordato devono essere individuati secondo il principio contabile OIC 16 indipendentemente dal fatto che l’impresa applichi o meno i principi contabili.
La risoluzione prende in esame i costi relativi alle piccole opere murarie e ritiene che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.
Per quanto invece riguarda le attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, indispensabili per la funzione del macchinario nell’ambito dello specifico processo produttivo, la risoluzione chiarisce che l’iper ammortamento potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori; per ragioni di semplificazione viene ammesso che tali attrezzature possano essere considerate in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento.
Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature per un importo superiore al limite forfettario del 5% restando a suo carico la dimostrazione in sede di controllo dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali relativi alla natura, al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata in considerazione delle difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 si ammette che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata con un atto avente data certa - plico raccomandato senza busta o PEC – perfezionando successivamente il giuramento
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