In mancanza di atto pubblico, la donazione di una somma consistente di denaro effettuata con bonifico per spirito di liberalità, ovvero senza che l'operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico, è considerata nulla, con conseguenze significative per chi riceve la donazione.
Così si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, in allegato il testo della sentenza.
La questione ha sollevato un problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (donazioni indirette o liberalità atipiche), infatti la Sentenza, destinata a essere menzionata nei manuali universitari, ha fatto una distinzione netta tra:
specificando che costituisce donazione "diretta", ovvero donazione tipica ad esecuzione indiretta, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante al conto deposito titoli del beneficiario mediante bancogiro (quale modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto), e di conseguenza soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio.
Per le Sezioni unite si ha dunque donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell'atto pubblico) quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.
Tale distinzione è fondamentale in caso di successione perché se una donazione effettuata senza atto pubblico viene considerata indiretta allora essa è valida e produce i suoi effetti, se viene considerata nulla invece le conseguenze anche per il donatario saranno ben diverse, in questo caso se il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario in quanto essendo la donazione nulla il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e i suoi eredi hanno il diritto di pretenderne la restituzione.
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