Con il comma 33 dell’articolo 7-quater del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta sui finanziamenti contenuta nell’art. 20 del DPR n. 601/1973, introducendo elementi di novità che investono tutti gli enti che effettuano nel corso dell’esercizio le operazioni di finanziamento.
A partire dal mese di gennaio 2018 tutti gli utenti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il Modello approvato con Provvedimento del 23 novembre 2017 n. 270335.
La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
• direttamente dal dichiarante;
• avvalendosi di intermediari abilitati.
Il modello si compone di tre quadri: