Normativa Pubblicata il 21/11/2017

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TARI: chiarimenti sul calcolo e rimborso

Chiarimenti del Dipartimento delle Finanze sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) e sulle eventuali richieste di rimborso dei contribuenti, Circolare del 20.11.2017 n. 1



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 1 del 20/11/2017
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare del 20 novembre 2017 n. 1/DF che fornisce chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti, in ordine alle annualità a partire dal 2014.

Come comunicato dal MEF, i chiarimenti si sono resi necessari a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta.

La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. ‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni – è scritto nella circolare - non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.

Per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.

Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


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Circolare del MEF del 20.11.2017 n. 1 - chiarimenti TARI
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