Il punto dell'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 7 novembre 2017 n. 27/E, sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 50/2017, si è ampliata con l'introduzione delle nuove Pa e nuove società.
Le novità, su cui si sofferma il documento di prassi, riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pa centrali o locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa.
Altra novità riguarda l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.
Sanzioni
Come già chiarito in precedenza, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle PA e Società, i fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.
Si ritiene, inoltre, che non sia applicabile la sanzione nei confronti dei fornitori che si siano attenuti alle comunicazioni fornite dalle PA, relative agli acquisti promiscui di prestazioni soggette a reverse charge. Si ricorda, infatti, che, nel caso in cui il fornitore debba emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un’operazione soggetta al regime del reverse charge, deve preoccuparsi di acquisire l’informazione se tale prestazione è ricevuta dalla PA nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale, oppure è promiscua.
In relazione all’imposta addebitata dai fornitori, le PA e Società sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta.
L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PA e Società è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Si precisa, tuttavia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
Pertanto, qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi in detti elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente, si ritiene non sanzionabile l’ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
Laddove, invece, dopo la pubblicazione del presente documento di prassi siano state emesse fatture con erronea applicazione dell’IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione
Indice della Circolare che qui alleghiamo:
Premessa
1. Ambito soggettivo di applicazione dell’imposta
1.1 Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
1.2 Individuazione delle Società
1.3 Soggetti esclusi
1.4 Attestazione delle PA e Società acquirenti
2. Ambito oggettivo di applicazione
2.1 Operazioni rese in favore dei dipendenti
3. Adempimenti dei soggetti passivi fornitori
4. Esigibilità dell’imposta
5. Adempimenti delle PA e Società soggetti passivi dell’IVA
6. Regolarizzazione e note di variazione
7. Acconto IVA
8. Rimborsi
9. Efficacia temporale
10. Sanzioni
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