Normativa Pubblicata il 16/10/2017

Tempo di lettura: 3 minuti

Reddito inclusione al via dal 2018: in Gazzetta il testo definitivo

Il Reddito inclusione diventa una realtà, con la pubblicazione in GU del Dlgs del 15.09.2017 n. 147 contenente Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 147 del 15/09/2017
Fonte: Gazzetta Ufficiale

A partire dal 1° dicembre 2017, può essere richiesto il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nelle modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del 15 settembre 2017 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017.
Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.

Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
    1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
  2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
    1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;
    2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
    3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
    4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ognicomponente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
    5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
  3. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
    1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
    2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Oltre ai requisiti di cui sopra, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

  1. presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
  2. presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
  3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
  4. presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Il beneficio economico sarà erogato tramite la Carta acquisti, denominata “Carta Rei”, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e, superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il godimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


1 FILE ALLEGATO:
Decreto legislativo del 15.09.2017 n. 147
TAG: Agevolazioni Covid-19 Leggi e Decreti ISEE 2024 Assegni familiari e ammortizzatori sociali