MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DECRETO 8 giugno 1999, n. 328
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarieta'". - (GU n.224 del 23-9-1999) - Vigente al: 8-10-1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, ai commi 188 e 189, delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto, altresi', il medesimo articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, che, ai commi da 190 a 192, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, di un organismo di controllo avente, tra
l'altro, "il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale";
Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la deducibilita' dal reddito d'impresa, da parte degli enti emittenti titoli da denominarsi "di solidarieta'", della differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento, da determinarsi con apposito decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto il successivo comma 2 dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale prevede che, con il medesimo decreto interministeriale, sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del sopracitato articolo 29;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione in data 14 aprile 1999 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la conformita' al parere del Consiglio di Stato, ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. -
1. I titoli da denominarsi "di solidarieta'", di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli "di solidarieta'" e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, e' fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.
Art. 2.
1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarieta' e' stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).
Art. 3.
1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarieta':
le banche come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:
a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarieta' esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Art. 4.
1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarieta' effettuate nell'anno precedente, nonche' le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie.
2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 giugno 1999