Ecco in allegato il testo del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato in GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) entrato in vigore il 03/08/2017 e aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.
Il Codice riordina tutta la normativa del Terzo Settore sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.
Vengono definiti gli enti del Terzo settore quali:
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Codice detta anche le disposizioni per l’organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo Settore regolando la raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, le regole per la tenuta della contabilità e la trasparenza mediante la previsione di pubblicazione del bilancio sociale.
Viene inoltre regolamentato il trattamento economico dei lavoratori del Terzo Settore e i limiti per i compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.
Importante modifica inoltre per il riconoscimento della personalità giuridica che verrà semplificata e avverrà attraverso l’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, la struttura competente. Presso le Regioni, tale struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
Per sostenere il Terzo settore il Codice prevede inoltre:
Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.
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