La misura percentuale massima del credito d’imposta, attribuito agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine, è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2017, restano ferme le modalità di utilizzo del credito d’imposta come definite al punto 2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2016.
Questo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 21 giugno 2017 n. 116001 che qui alleghiamo.
Il credito è fruibile in compensazione, a partire da oggi 22 giugno, tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6867", istituito con la risoluzione 48/2016, da indicare nella sezione “ Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di attribuzione del credi to, nel formato “AAAA”.