Normativa Pubblicata il 04/05/2017

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Sicurezza delle città: ecco il testo coordinato del decreto

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 14 del 20/02/2017
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Pubblichiamo il testo del decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del 18/04/2017 n. 48, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il decreto-legge contiene, in primo luogo, disposizioni in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, intendendo, per sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato con la finalità del benessere delle comunità territoriali (art. 1) e, per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione - anche sociale, culturale e urbanistica - delle aree o dei siti degradate, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (art. 4).

Tra le varie disposizioni il Decreto interviene anche sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui con l'art. 16 che apporta una modifica all'articolo 639 del codice penale, aggiungendo, dopo il 4° comma, il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna».

Fonte: Gazzetta Ufficiale


1 FILE ALLEGATO:
Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione
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