L’Inps, con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, comunica finalmente che a partire dal 4 maggio 2017 si potranno presentare le domande telematiche per l’erogazione del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore (previsto dalla legge di stabilità 2017).
La circolare ricorda che il premio è corrisposto direttamente dall’INPS , alle gestanti o madri italiane comunitarie ed extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno che ne facciano domanda per ogni figlio nato o adottato/affidato , e per tutti gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
Non vi sono restrizioni in relazione al reddito familiare quindi non è necessario presentare l'ISEE.
La domanda va presentata entro un anno dall'evento ma, visto il ritardo nel rilascio della procedura, per gli eventi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017 il termine ultimo è il 4 maggio 2018.
In materia l'istituto aveva già rilasciato i chiairmenti con le circolari n. 39 2017 e n. 61 2017 ma mancava l'applicazione informatica . In questo nuovo documento vengono date ulteriori precisazioni:
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
— accedendo personalmente sul web tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >MYINPS > autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
— telefonando al Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
— presso gli Enti di Patronato che inoltreranno la domanda on line su delega della mamma.
Ricordiamo i dati richiesti per la presentazione della domanda :
Riportiamo di seguito le sezioni della circolare 78-2017 , con precisazioni sulla compilazione dei quadri relativi ai documenti richiesti:
"3.a) Domanda presentata dopo il compimento del 7° mese:
Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti modalità di certificazione della gravidanza:
1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della presente circolare.
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa.
In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
3.b) Domanda presentata dopo la nascita, affido, adozione
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero)".
Sul tema vedi anche Bonus mamma:ecco le istruzioni con le circolari INPS di istruzione precedenti