Normativa Pubblicata il 21/02/2017

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Ricerca e sviluppo: chiarimenti sulle spese ammissibili al credito d'imposta

I costi connessi a componenti realizzati da terzi senza contratto devono essere supportati da diversi documenti, per essere ammessi al bonus ricerca e sviluppo; Risoluzione del 20.02.2017 n. 21



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 21 del 20/02/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate

Gli investimenti effettuati in un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso anche alle prestazioni di terzi, non regolate da uno specifico contratto, sono ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” laddove connessi all’attività di ricerca svolta.

Ai fini della documentazione a supporto da conservare in relazione alle diverse tipologie di costi eleggibili, indicata in via orientativa e non esaustiva nelle lettere da a) a c) della seconda parte del comma 5 dell’articolo 7 del decreto attuativo (Decreto del MISE del 27 maggio 2015), si fa rilevare, sempre con riferimento agli investimenti relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, che, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.

Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all’attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca ed i relativi corrispettivi.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 20 febbraio 2017 n. 21/E, pubblicata a seguito di un'istanza di interpello in cui venivano richiesti chiarimenti in merito alla riconducibilità dei costi sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione di un prototipo tra le spese eleggibili all’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21/02/2017 n. 21/E
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