L'Inps con Circolare del 31 gennaio 2017 n. 21 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2017 per gli iscritti alla Gestione separata.
Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32%.
A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2017, è confermata al 24%.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già` assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità`, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
32,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.
Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
Massimale
Per l'anno 2017 il massimale di reddito è pari a € 100.324,00..
Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l'anno 2016 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
25,72 % |
€ 3.998,95 (IVS 3.887,00) |
€ 15.548,00 |
32,72 % |
€ 5.087,31 (IVS 4.975,36) |
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).