Nella circolare n. 237 del 30.12.2017 l'INPS fornisce le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2016, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione per i datori di lavoro non agricoli .
In particolare il documento si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
Sui termini di effettuazione del conguaglio l'Istituto specifica che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni , oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016” (scadenza di pagamento 16/1/2017), anche con quella di competenza di “gennaio 2017” (scadenza di pagamento 16/2/2017), attenendosi alle modalità indicate per le singole fattispecie.
Inoltre ,considerato, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2017” (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo però l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.